PROROGA DELLO STATO D’EMERGENZA E TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE CON GREEN PASS BASE E RAFFORZATO

Il 14 dicembre 2021, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che prevede la PROROGA dello STATO DI EMERGENZA nazionale e delle MISURE per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 MARZO 2022.

Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.

Restano in vigore altresì le norme relative all’impiego del GREEN PASS e del GREEN PASS RAFFORZATO e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati.

Il decreto stabilisce, infine, l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il GREEN PASS RAFFORZATO  debba essere utilizzato anche in ZONA BIANCA per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in ZONA GIALLA.

In proposito, alleghiamo la TABELLA (CLICCA QUI) riepilogativa pubblicata dalla Presidenza del Consiglio in cui sono indicate le attività consentite, a seconda della colorazione delle zone (bianche, gialle ed arancioni), con GREEN PASS BASE” e “RAFFORZATO” valida dal 6 dicembre fino al 15 gennaio 2022 in base al Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 contenente “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ economiche e sociali”.

Il GREEN PASS “RAFFORZATO” si ottiene solo con la vaccinazione o la guarigione dal Covid (Faq Confcommercio sul Green Pass Rafforzato)

Il GREEN PASS “BASE” si ottiene con un tampone negativo. (Faq Confcommercio sul Green Pass)

Si segnala, in particolare, il DIVIETO DI ACCESSO PER CHI è PRIVO DI GREEN PASS oppure per chi è in possesso del GREEN PASS “BASE” nei NEGOZI PRESENTI NEI CENTRI COMMERCIALI IN ZONA ARANCIONE nei giorni FESTIVI e PREFESTIVI (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie , tabacchi).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021 è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che recepisce le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 2 dicembre 2021.

Queste Linee Guida “aggiornano e sostituiscono il documento recante Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, adottato con ordinanza del Ministro della Salute 29 maggio 2021, come previsto all’art. 10 -bis del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52. Secondo l’Ordinanza: “Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come integrate e modificate dal Comitato tecnico-scientifico, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza”.

Fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, le Linee Guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti.

Si riporta la SCHEDA TECNICA delle LINEE GUIDA relative al COMMERCIO AL DETTAGLIO

  1. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi.
  2. Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
  3. Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
  4. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
  5. I clienti devono sempre indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
  6. L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
  7. Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
  8. È obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

 

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