GREEN PASS: DAL 15 OTTOBRE SCATTA L’OBBLIGO DI POSSESSO E ESIBIZIONE DEL CERTIFICATO VERDE COVID-19 PER L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Con Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, contenente “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, è stato introdotto all’art. 3 l’obbligo a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui è svolta l’attività, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS). La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Dal 15 ottobre, quindi, scatta l’obbligo per tutti i lavoratori del settore privato, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, di possedere ed esibire il GREEN PASS, su richiesta del datore di lavoro o di un suo incaricato (“anche a campione” e prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”, attenendosi al rispetto della riservatezza del lavoratore).

Queste disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute n. 35.309 del 4 agosto 2021, la cui validità e possibilità di rilascio è stata prorogata dal 30 settembre al 30 novembre 2021 con  circolare del Ministero della Salute n. 43366 del 25 settembre 2021 che spiega “che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione)”.

Per qualsiasi approfondimento, contattare le Associazioni di riferimento del settore moda presso le sedi di Confcommercio di tutte le province d’Italia.

 

A CHI SI RIVOLGE L’OBBLIGO DI POSSESSO E ESIBIZIONE DEL GREEN PASS ?

– A chi svolge un’attività lavorativa nel settore privato

– A chiunque svolga, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

ATTENZIONE: Sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

 

QUALI SONO GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA ?

  1. Per i lavoratori: possedere ed esibire su richiesta il Green Pass per l’accesso al proprio luogo di lavoro.
  2. Per i datori di lavoro:
  • verificare il possesso del Green Pass da parte dei dipendenti (anche il titolare dell’attività deve possedere il green pass) e prestare anche particolare attenzione al personale “esterno”, che accede a fini lavorativi, di formazione o di volontariato, personale delle ditte di pulizia e delle mense di servizio, operai che eseguono manutenzioni, fornitori di derrate alimentari, tenendo conto di quanto ad esempio indicato nella Circolare n. 4558-21 del Ministero dell’Interno del 13 ottobre 2021 concernente “Obbligo di esibizione della ‘certificazione verde COVID-19’ (c.d. Green Pass)”;
  • definire entro il 15 Ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo, dove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
  • individuare con atto formale i soggetti incaricati al controllo ed informarli sulle modalità da adottare;
  • rendere noti i nominativi degli incaricati al controllo che dal 15 ottobre verificano possesso e validità del green pass e, in caso di assenza, non validità del certificato, non corrispondenza all’identità della persona o pass deteriorato, impedirà l’ingresso in azienda e informerà senza indugio il datore di lavoro o la direzione di riferimento. In caso di eventuali violazioni, l’incaricato al controllo dovrà segnalare al Prefetto gli atti relativi alla mancata osservanza delle norme.

 

COME AVVIENE LA VERIFICA

La verifica avviene attraverso l’utilizzo dell’APP “VerificaC19” che può essere scaricata gratuitamente da smartphone e tablet su:

Appstore – per sistemi iOS – Apple (CLICCCA QUI)

Playstore – per sistemi Android (CLICCA QUI)

 

COSA COMPORTANO QUESTI OBBLIGHI ?

Qualora i lavoratori comunichino di non essere in possesso del Green Pass o qualora ne siano privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

ATTENZIONE: I lavoratori non subiscono conseguenze disciplinari e hanno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per le imprese con meno di 15 lavoratori, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta. Per lo stesso periodo può avvalersi di un contratto di sostituzione.

 

QUALI SANZIONI SI APPLICANO IN CASO DI VIOLAZIONE ?

Sono previste sanzioni da 600 a 1.500 euro per:

  • lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza Green Pass.

Sono previste sanzioni da 400 a 1.000 euro per:

  • datori di lavoro che non adottano le corrette modalità di controllo e non svolgono la verifica. La sanzione è raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.

Le sanzioni vengono comminate dal Prefetto.

 

QUAL E’ LA DURATA DEL GREEN PASS ?

  • Per coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione: validità per 12 mesi dalla somministrazione della seconda dose di vaccino.
  • Per coloro che hanno effettuato la prima dose di vaccino (in caso due somministrazioni): la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva.
  • Per coloro che hanno ricevuto un vaccino monodose: la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e sarà valida per 12 mesi.
  • Per chi svolge un test antigenico rapido e tamponi salivari molecolari (ATTENZIONE: i test antigenici rapidi su saliva non sono al momento validi) con risultato negativo: validità 48 ore (per i tamponi rapidi il costo nelle farmacie convenzionate al 31 dicembre 2021 è pari a 15 euro, anziché 22 euro per gli adulti)
  • Per chi svolge un test con tampone molecolare con risultato negativo: validità a 72 ore.
  • Per i guariti da Covid-19: validità 6 mesi dalla data di avvenuta guarigione.
  • Per coloro che hanno contratto il virus Covid-19 dopo 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino o dopo la seconda dose: validità di 12 mesi a partire dalla data di avvenuta guarigione.

 

QUALI ATTENZIONI DEVE PRESTARE IL SOGGETTO VERIFICATORE ?

L’attività di accertamento da parte del datore di lavoro (o suo incaricato) deve attenersi anche al rispetto della riservatezza del lavoratore.

Le ATTENZIONI principali affidate al soggetto verificatore:

  1. verificare solo la validità del certificato, tralasciando l’informazione sulla generazione dello stesso da vaccino, guarigione o tampone;
  2.  evitare banche dati e scadenziari;
  3. prendere solo in visione il responso dalla Applicazione “VerificaC19”, senza prevedere salvataggi, memorizzazioni o archiviazioni delle schermate

Tra gli adempimenti per il rispetto della privacy segnaliamo:

  1. predisposizione di una informativa sul trattamento dei dati;
  2. atto di incarico/autorizzazione al trattamento dei dati;
  3. aggiornamento del Registro del Trattamento (se previsto).

 

Circolare n. 4558-21 del Ministero dell’Interno del 13 ottobre 2021 concernente “Obbligo di esibizione della ‘certificazione verde COVID-19’ (c.d. Green Pass)”

 

FEDERAZIONE MODA ITALIA-CONFCOMMERCIO  mette a disposizione la seguente documentazione (personalizzabile):

 

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