DAL 1° FEBBRAIO 2022 GREEN PASS BASE PER ENTRARE NEI NEGOZI DI MODA: IL CARTELLO DI AVVISO ALLA CLIENTELA

In vista delle prescrizioni introdotte dal Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 per fronteggiare l’emergenza COVID-19, oltre a quelle dei Decreti Legge n. 52/2021 e n. 221/2021, oltre alle Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 dicembre 2021, Federazione Moda Italia-Confcommercio ha predisposto un CARTELLO DEDICATO AI NEGOZI DI MODA per favorire l’accesso nelle attività commerciali nel rispetto della normativa vigente.

Dal 1° febbraio 2022, infatti, l’accesso alle ATTIVITA’ COMMERCIALI (escluse quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona individuate con DPCM del 21 gennaio 2022) è consentito, sull’intero territorio nazionale, ESCLUSIVAMENTE ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid (GREEN PASS “BASE”) rilasciata dopo vaccinazione o guarigione o tampone antigenico o molecolare CON ESITO NEGATIVO.

Il mancato rispetto delle disposizioni sull’ACCESSO alle ATTIVITA’ COMMERCIALI comporta l’applicazione della SANZIONE amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1000 (ai sensi dell’art. 4 DL 19/2020).

Le imprese interessate a ricevere il CARTELLO possono rivolgersi alle Associazioni provinciali di riferimento presso le sedi di Confcommercio.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2022 è stato pubblicato il DPCM del 21 gennaio 2022 che contiene l’elenco delle attività “necessarie al soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona” (- alimentari e di prima necessità; – di salute; – di sicurezza; – di giustizia) in cui dal 1° febbraio si potrà entrare senza green pass base (richiesto invece per tutte le altre tipologie di negozi).

Ecco l’elenco delle attività esentate:

Generi alimentari e supermercati

  • Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso il consumo sul posto.
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Combustibili

  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Farmacie, prodotti sanitari, ottici

  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica.

Animali

  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.

 

Si precisa, con riferimento ai negozi di moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori e articoli sportivi che in una FAQ pubblicata sul sito del Governo (cioè nella sezione dedicata a Domande e Risposte pubblicate ufficialmente dal Governo per fornire indicazioni applicative di alcune disposizioni di legge) è precisato che “I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali“.

 

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