NUOVI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE SULLA GARANZIA LEGALE DEI PRODOTTI: Dal 27 settembre 2026 obbligatori l’Avviso armonizzato e, nei casi previsti, l’Etichetta armonizzata

Il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/825, introduce nuove disposizioni a tutela dei consumatori e per una maggiore trasparenza sulle caratteristiche dei prodotti, sulla garanzia legale di conformità e sulle eventuali garanzie commerciali di durabilità offerte dai produttori (ex artt. 45, 48, 49, 51 e 65 ter).

Il provvedimento introduce, tra l’altro nel nuovo Codice del Consumo, l’obbligo dal 27 SETTEMBRE 2026 anche per i negozi di Moda di informare i consumatori sui diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità attraverso un format di Avviso armonizzato a livello europeo.

La garanzia legale, prevista dalla nuova normativa a tutela del consumatore, non varia rispetto al passato e il consumatore continua ad avere diritto alla tutela per i difetti di conformità che si manifestano entro due anni dalla consegna del bene.

Cosa deve fare il negoziante?

L’Avviso armonizzato deve essere esposto in modo visibile:

  • nel punto vendita fisico vicino alla cassa o in altra posizione facilmente accessibile al consumatore e deve avere una dimensione minima non inferiore al formato A4 a colori o in bianco e nero;
  • nelle vendite online, sul sito web del venditore, in una posizione facilmente visibile e accessibile e a colori.

Una seconda novità riguarda l’eventuale garanzia commerciale di durabilità (di durata superiore a due anni) offerta volontariamente dal produttore. In questi casi, il venditore deve informare il consumatore attraverso l’Etichetta armonizzata, secondo il modello previsto dal Codice del consumo – Allegato II-octies, Parte 2.

Altra novità riguarda le eventuali informazioni sulle modalità di consegna “green” in caso di commercio elettronico (l’obbligo di informazione opera esclusivamente quando tali opzioni sono effettivamente disponibili): tra le informazioni precontrattuali da fornire al consumatore devono essere indicate, ove disponibili, le eventuali opzioni di consegna rispettose dell’ambiente. Ad esempio, qualora il venditore offra: una modalità di consegna più lenta ma a minore impatto ambientale; il ritiro presso un punto di consegna; altre modalità di spedizione con caratteristiche ambientali specifiche.

Dal 27 settembre 2026, inoltre, non saranno più ammesse asserzioni ambientali generiche se non supportate da evidenze tecniche, dati verificabili su basi scientifiche (con particolare riferimento alle novità introdotte negli articoli 18 n-quater, quinquies, sexies, septies, octies; art. 21 ; art. 22 e art. 23 del Codice del Consumo).

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