Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2025 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 219 sulla “Costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica Il provvedimento entra in vigore il 31 gennaio 2025.
Per il Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni: “Esprimiamo una grande soddisfazione per vedere accolto il contributo di Federazione Moda Italia-Confcommercio avanzato al Tavolo della Cultura e al Tavolo della Moda presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a garanzia di uno sviluppo urbano e commerciale equilibrato, tra identità e innovazione. È un provvedimento che rivolge l’attenzione a quegli esercizi commerciali di prossimità che arricchiscono, con le loro attività, il nostro Paese. Un provvedimento che riconosce, con forza di legge, quel patrimonio di eccellenze del made in Italy fatto di negozi, botteghe e attività storiche e di tradizione che dovranno essere censite, catalogate, sostenute e salvaguardate come un enorme valore economico e culturale. E’ un primo significativo risultato che darà sicuramente maggiore fiducia a tutte quelle attività storiche che vorranno competere sul mercato in un momento così complicato. Ci aspettiamo ora l’istituzione di un fondo ad hoc per ridurre la tassazione e fornire adeguate risorse per migliorare le sedi delle nostre attività e i nostri servizi alla clientela in termini di innovazione e sostenibilità e per accompagnare il futuro di queste eccellenze attraverso un adeguato passaggio generazionale”.
Il provvedimento riguarda, in particolare:
- la definizione di “attività commerciale storica”(art. 1);
- la possibilità per comuni, unioni di comuni, città metropolitane, province, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di costituire propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici per attività esistenti da almeno 50 anni o altro periodo stabilito da normativa regionale e di particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni locali (art. 3);
- introduzione della qualifica di “Attività storiche di eccellenza” (art. 4) con almeno 70 anni di attività e requisiti specifici.
- previsione di diritti di prelazione ed estensione delle tutele relative ai beni culturali (art. 5)
- istituzione dell’Albo nazionale delle imprese commerciali e artigiane storiche e delle relative sottosezioni (art. 6) gestito e alimentato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con la cura degli aspetti promozionali da parte del Ministero della Cultura;
- misure di valorizzazione (art. 7): il Ministero del Turismo provvederà ad adottare misure di valorizzazione e campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore delle attività coinvolte. Le iniziative possono essere avviate dalle Associazioni di settore interessate, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il testo del Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 219 :
Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente decreto definisce, in attuazione della delega di cui all'articolo 27, commi 1, lettera l-bis), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, misure uniformi per la tutela e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio e delle botteghe artigiane, che presentano particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, anche attraverso l'istituzione di apposti albi in ambito locale e di un albo nazionale.
Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «attività commerciale storica»: l'attività che consiste nella vendita al dettaglio, organizzata e continuativa, di beni sul mercato; b) «bottega artigiana»: l'attività gestita dall'imprenditore artigiano, caratterizzata dalla prevalente manualità delle lavorazioni, come definita dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443 o dalle normative regionali; c) «esercizio pubblico storico»: l'attività dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 3 Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici 1. I comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e, ove previsto dalle norme regionali o locali, degli esercizi pubblici storici, insistenti nel proprio territorio, nei quali sono elencate le attività esistenti da almeno cinquanta anni o altro periodo già stabilito dalle normative regionali, che siano connotati da un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni locali, anche in connessione con le aree in cui sono insediati. In sede di prima applicazione, i soggetti iscritti ad albi già esistenti delle attività commerciali, delle botteghe artigiane degli esercizi pubblici storici sono iscritti di diritto agli albi di cui al presente decreto, anche se non in possesso dei requisiti di cui al presente comma. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono tenere distinti gli albi delle attività commerciali e degli esercizi pubblici storici da quelli delle botteghe artigiane storiche, indicando altresì quali di essi siano attività di eccellenza ai sensi dell'articolo 4. 3. I titolari delle attività economiche, qualora ritengano di essere in possesso delle caratteristiche necessarie per l'iscrizione agli albi di cui al comma 1, possono fare richiesta al comune, all'unione di comuni, alle province, alle città metropolitane territorialmente competenti, ovvero, laddove gli albi non siano costituiti, alla regione per la relativa iscrizione. 4. In caso di subentro nella titolarità o gestione di attività commerciali, di botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, la qualificazione di cui al comma 1 può essere mantenuta a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuità nell'attività per quanto concerne il settore merceologico, le modalità di vendita o di produzione e, ove possibile, le caratteristiche strutturali dei locali. L'ipotesi di subentro di cui al presente comma è ammissibile in favore del dipendente che abbia operato presso l'attività per almeno dieci anni e sia in possesso di adeguata qualificazione. 5. La qualificazione di cui al comma 1 può essere mantenuta anche in un locale diverso da quello cui era stata originariamente attribuita, qualora, esperita senza esito la procedura conciliativa di cui all'articolo 5, comma 2, nonché in casi di forza maggiore, l'attività sia gestita dal precedente titolare, sia mantenuta l'area d'insediamento e sia garantita la continuità nell'attività, con riferimento al settore merceologico e alle modalità di vendita o produzione. La disposizione di cui al presente comma non si applica se lo spostamento in un locale diverso è conseguenza o è comunque connesso al subentro di cui al comma 4. 6. Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al relativo albo e per i casi di cui ai commi 4 e 5, gli enti di cui al comma 1 applicano le rispettive discipline di settore. 7. Periodicamente e comunque con cadenza annuale, i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane trasmettono alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza i propri albi aggiornati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati trasmessi dai comuni, provvedono alla redazione e all'aggiornamento dell'albo o degli albi regionali in conformità alle normative regionali di settore. Le regioni e le province autonome, qualora non abbiano delegato tale attività agli enti istitutori, trasmettono i dati contenuti negli albi e i relativi aggiornamenti al Ministero delle imprese e del made in Italy per il loro inserimento nell'albo nazionale. 8. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane danno adeguata informazione nei rispettivi siti internet istituzionali delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici iscritti agli albi comunali regionali con la previsione di iniziative e di itinerari turistici volti a valorizzarli. 9. Con decreto di natura regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con i Ministri della cultura e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui le regioni possono ampliare anche ad altre attività, o derogare a fronte di specifiche esigenze, i requisiti necessari per l'accesso alla qualifica di storicità delle attività di cui al presente articolo.
Art. 4 Attività storiche di eccellenza 1. Fermo restando quanto già stabilito dalle regioni nell'ambito della propria autonomia, sono definite «Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza» le attività commerciali e gli esercizi pubblici storici che: a) abbiano svolto nello stesso locale, da almeno settanta anni continuativi, nell'ambito dei quali non sono computati periodi di interruzione o sospensione non superiori ad un anno, un'attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso settore merceologico; b) siano gestite per almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia con continuità dell'attività storica e con il mantenimento della qualità e dell'eccellenza ovvero dal soggetto subentrante ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, che assicuri il mantenimento delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 4. c) siano connotate da un particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico ovvero legato alle tradizioni locali; d) abbiano conservato, per quanto possibile, l'aspetto storico, gli interni e gli arredi, ivi comprese mostre, vetrine e insegne della ditta; e) le strutture, gli interni e gli arredi siano connotati da una elevata qualità progettuale e dei materiali; f) siano insediati nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone equipollenti o in aree considerate di pregio commerciale ai sensi delle disposizioni degli enti territoriali competenti; 2. Alle attività di cui al comma 1, disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 9, è dedicata una specifica sezione dell'albo nazionale di cui all'articolo 6.
Art. 5 Diritti di prelazione ed estensione delle tutele relative ai beni culturali 1. In caso di cessione o vendita di beni immobili di proprietà di soggetti pubblici o privati, che siano sede operativa di attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza, in forza di un contratto di locazione o di altro legittimo titolo che ne consente la detenzione o il possesso, il diritto di prelazione di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è riconosciuto, limitatamente ai locali detenuti, anche in caso di vendita dell'intero complesso immobiliare. 2. Le regioni, con propri provvedimenti, possono individuare percorsi conciliativi che agevolino la conclusione di accordi tra gli esercenti di attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza e i proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici e dalle aree commerciali classificate di pregio. 3. Le attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza di cui agli articoli 3 e 4, qualora siano espressioni di identità culturale collettiva ai sensi dell'articolo 7-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere classificati, su istanza degli interessati, quali beni culturali. In tale ipotesi il Ministero dei beni culturali può apporre vincoli di destinazione e obblighi di conservazione in capo ai soggetti proprietari degli immobili sede di beni o di attività definiti come culturali, tali da consentire il mantenimento della qualifica di storicita' o di eccellenza. 4. Restano ferme le competenze del Ministero della cultura in materia di individuazione delle misure di tutela per l'esercizio del commercio in aree di valore culturale, previste dall'articolo 52, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 6 Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese commerciali e artigiane storiche e delle relative sottosezioni 1. È istituito l'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici. L'Albo nazionale è costituito dagli albi regionali, delle città metropolitane, comunali e delle province autonome, inviati e periodicamente aggiornati dalle regioni, dai comuni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Nell'ambito dell'Albo nazionale è costituita una sezione delle attività storiche di eccellenza. 2. L'Albo è gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Il Ministero del turismo ne cura gli aspetti promozionali. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro del turismo per le questioni di competenza, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza unificata, sono individuate le modalità attuative del comma 1. In particolare, il decreto provvede: a) all'individuazione delle caratteristiche dell'Albo nazionale, della sezione delle attività storiche di eccellenza e di ulteriori sezioni per categoria merceologica, nonchè delle modalità per lo scambio di informazioni con le regioni, le città metropolitane, i comuni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il suo periodico aggiornamento; b) alle modalità di pubblicazione dell'Albo nazionale in una specifica sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, con predisposizione di rinvii ai siti internet delle regioni e dei comuni; c) alla predisposizione, nel portale «Italia.it» del Ministero del turismo e nel sito internet di ENIT s.p.a., di un apposito rinvio alla sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui alla lettera b) e alla pubblicazione, nel sito internet del Ministero del turismo, delle informazioni sulle attivita' di cui all'articolo 7; d) alle modalità di raccordo con le regioni, le città metropolitane, i comuni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 7 Misure di valorizzazione 1. Il Ministro del turismo provvede in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'adozione di misure di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore delle attività commerciali, delle botteghe artigiane ed esercizi storici e di eccellenza, iscritti all'Albo nazionale, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale per il turismo, anche mediante creazione di specifici circuiti merceologici o territoriali. Le iniziative di cui al primo periodo possono essere avviate dalle associazioni di settore interessate, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Sono in ogni caso fatte salve le eventuali misure di valorizzazione definite a livello locale.
Art. 8 Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.