ATTIVITA’ STORICHE: Costituito l’Albo nazionale. Soddisfazione di Federazione Moda Italia per la norma che riconosce un enorme patrimonio economico e culturale

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2025 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 219 sulla “Costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica Il provvedimento entra in vigore il 31 gennaio 2025.

Per il Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni: “Esprimiamo una grande soddisfazione per vedere accolto il contributo di Federazione Moda Italia-Confcommercio avanzato al Tavolo della Cultura e al Tavolo della Moda presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a garanzia di uno sviluppo urbano e commerciale equilibrato, tra identità e innovazione. È un provvedimento che rivolge l’attenzione a quegli esercizi commerciali di prossimità che arricchiscono, con le loro attività, il nostro Paese. Un provvedimento che riconosce, con forza di legge, quel patrimonio di eccellenze del made in Italy fatto di negozi, botteghe e attività storiche e di tradizione che dovranno essere censite, catalogate, sostenute e salvaguardate come un enorme valore economico e culturale. E’ un primo significativo risultato che darà sicuramente maggiore fiducia a tutte quelle attività storiche che vorranno competere sul mercato in un momento così complicato. Ci aspettiamo ora l’istituzione di un fondo ad hoc per ridurre la tassazione e fornire adeguate risorse per migliorare le sedi delle nostre attività e i nostri servizi alla clientela in termini di innovazione e sostenibilità e per accompagnare il futuro di queste eccellenze attraverso un adeguato passaggio generazionale”.

Il provvedimento riguarda, in particolare:

  • la definizione di “attività commerciale storica”(art. 1);
  • la possibilità per  comuni, unioni di comuni, città metropolitane, province, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di costituire propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici per attività esistenti da almeno 50 anni o altro periodo stabilito da normativa regionale e di particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni locali (art. 3);
  • introduzione della qualifica di “Attività storiche di eccellenza” (art. 4) con almeno 70 anni di attività e requisiti specifici.
  • previsione di diritti di prelazione ed estensione delle tutele relative ai beni culturali (art. 5)
  • istituzione dell’Albo nazionale delle imprese commerciali e artigiane storiche e delle relative sottosezioni (art. 6) gestito e alimentato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con la cura degli aspetti promozionali da parte del Ministero della Cultura;
  • misure di valorizzazione (art. 7): il Ministero del Turismo provvederà ad adottare misure di valorizzazione e campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore delle attività coinvolte. Le iniziative possono essere avviate dalle Associazioni di settore interessate, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

 

Il testo del Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 219 :

Art. 1 Oggetto e finalità 
 
  1. Il presente decreto definisce, in attuazione della delega di cui
all'articolo 27, commi 1, lettera l-bis), e 2, della legge  5  agosto
2022, n. 118, misure uniformi per la tutela e la  valorizzazione  dei
luoghi  storici  del  commercio  e  delle  botteghe  artigiane,   che
presentano  particolare  rilevanza  e  importanza  sotto  il  profilo
storico, culturale e commerciale, anche attraverso  l'istituzione  di
apposti albi in ambito locale e di un albo nazionale. 


 Art. 2 Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «attività  commerciale  storica»:  l'attività  che  consiste
nella vendita al dettaglio, organizzata e continuativa, di  beni  sul
mercato; 
    b) «bottega  artigiana»:  l'attività  gestita  dall'imprenditore
artigiano,   caratterizzata   dalla   prevalente   manualità  delle
lavorazioni, come definita dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1985,
n. 443 o dalle normative regionali; 
    c)  «esercizio  pubblico  storico»:   l'attività   dedita   alla
ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 3 Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici 
 
  1. I comuni, le unioni  di  comuni,  le  città  metropolitane,  le
province, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
possono costituire propri albi  delle  attività  commerciali,  delle
botteghe artigiane e, ove previsto dalle norme  regionali  o  locali,
degli esercizi pubblici storici, insistenti nel  proprio  territorio,
nei quali sono elencate le attività esistenti  da  almeno  cinquanta
anni o altro periodo già stabilito dalle  normative  regionali,  che
siano connotati da un particolare interesse merceologico o  culturale
o storico o artistico  o  turistico  ovvero  legato  alle  tradizioni
locali, anche in connessione con le aree in cui  sono  insediati.  In
sede  di  prima  applicazione,  i  soggetti  iscritti  ad  albi  già
esistenti delle attività commerciali, delle botteghe artigiane degli
esercizi pubblici storici sono iscritti di diritto agli albi  di  cui
al presente decreto, anche se non in possesso dei requisiti di cui al
presente comma. 
  2. Gli enti di cui al comma 1  possono  tenere  distinti  gli  albi
delle attività commerciali e  degli  esercizi  pubblici  storici  da
quelli delle botteghe artigiane storiche, indicando altresì quali di
essi siano attività di eccellenza ai sensi dell'articolo 4. 
  3. I titolari delle  attività  economiche,  qualora  ritengano  di
essere in possesso delle caratteristiche necessarie per  l'iscrizione
agli albi di cui al  comma  1,  possono  fare  richiesta  al  comune,
all'unione  di  comuni,  alle  province,  alle  città metropolitane
territorialmente competenti,  ovvero,  laddove  gli  albi  non  siano
costituiti, alla regione per la relativa iscrizione. 
  4. In caso di subentro nella titolarità o  gestione  di  attività
commerciali, di botteghe artigiane ed esercizi pubblici  storici,  la
qualificazione di cui al comma 1 può essere mantenuta  a  condizione
che i soggetti subentranti garantiscano la continuità nell'attività
per quanto concerne il settore merceologico, le modalità di  vendita
o di produzione e, ove possibile, le caratteristiche strutturali  dei
locali. L'ipotesi di subentro di cui al presente comma è ammissibile
in favore del dipendente che abbia  operato  presso  l'attività  per
almeno dieci anni e sia in possesso di adeguata qualificazione. 
  5. La qualificazione di cui al comma 1 può essere mantenuta  anche
in  un  locale  diverso  da  quello  cui  era  stata  originariamente
attribuita, qualora, esperita senza esito la  procedura  conciliativa
di cui all'articolo 5, comma 2, nonché in casi  di  forza  maggiore,
l'attività sia gestita dal precedente titolare, sia mantenuta l'area
d'insediamento e sia garantita  la  continuità  nell'attività,  con
riferimento al settore merceologico e alle  modalità  di  vendita  o
produzione. La disposizione di cui al presente comma non  si  applica
se lo spostamento in un locale diverso è conseguenza o  è  comunque
connesso al subentro di cui al comma 4. 
  6. Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione
al relativo albo e per i casi di cui ai commi 4 e 5, gli enti di  cui
al comma 1 applicano le rispettive discipline di settore. 
  7. Periodicamente e comunque con  cadenza  annuale,  i  comuni,  le
unioni di comuni, le province e le città  metropolitane  trasmettono
alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza i propri  albi
aggiornati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei dati trasmessi dai comuni, provvedono alla redazione e
all'aggiornamento dell'albo o degli  albi  regionali  in  conformità
alle normative  regionali  di  settore.  Le  regioni  e  le  province
autonome, qualora non  abbiano  delegato  tale  attività  agli  enti
istitutori, trasmettono i dati contenuti  negli  albi  e  i  relativi
aggiornamenti al Ministero delle imprese e del made in Italy  per  il
loro inserimento nell'albo nazionale. 
  8. Le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  i
comuni, le unioni di comuni, le province e  le  città  metropolitane
danno   adeguata   informazione   nei   rispettivi   siti    internet
istituzionali delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e
degli esercizi pubblici storici iscritti agli albi comunali regionali
con la previsione di iniziative e  di  itinerari  turistici  volti  a
valorizzarli. 
  9. Con decreto di natura regolamentare del Ministro delle imprese e
del made in Italy, adottato di concerto con i Ministri della  cultura
e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 180 giorni
dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
modalità  con  cui  le  regioni  possono  ampliare  anche  ad  altre
attività, o derogare a fronte di specifiche  esigenze,  i  requisiti
necessari per l'accesso alla qualifica di storicità delle  attività
di cui al presente articolo. 
Art. 4 Attività storiche di eccellenza 
 
  1. Fermo restando quanto già stabilito dalle  regioni  nell'ambito
della  propria  autonomia,  sono  definite  «Attività   commerciali,
botteghe artigiane ed esercizi pubblici  storici  di  eccellenza»  le
attività commerciali e gli esercizi pubblici storici che: 
    a) abbiano svolto nello stesso locale, da  almeno  settanta  anni
continuativi, nell'ambito dei quali non  sono  computati  periodi  di
interruzione o sospensione non superiori ad un anno, un'attività  di
produzione, somministrazione o  vendita  al  dettaglio  nello  stesso
settore merceologico; 
    b) siano gestite per almeno tre generazioni  consecutive  da  una
medesima famiglia con continuità dell'attività  storica  e  con  il
mantenimento della qualità e  dell'eccellenza  ovvero  dal  soggetto
subentrante ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo  periodo,  che
assicuri il mantenimento delle  condizioni  di  cui  all'articolo  3,
comma 4. 
    c)  siano  connotate  da  un   particolare   interesse   storico,
culturale, artistico, turistico o  merceologico  ovvero  legato  alle
tradizioni locali; 
    d) abbiano conservato, per quanto possibile,  l'aspetto  storico,
gli interni e gli arredi, ivi  comprese  mostre,  vetrine  e  insegne
della ditta; 
    e) le strutture, gli interni e gli arredi siano connotati da  una
elevata qualità progettuale e dei materiali; 
    f) siano insediati nelle zone territoriali omogenee di  cui  alla
lettera A) dell'articolo  2  del  decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone  equipollenti  o  in  aree
considerate di pregio commerciale ai sensi delle  disposizioni  degli
enti territoriali competenti; 
  2.  Alle  attività  di  cui  al  comma  1,  disciplinate  con   il
regolamento di cui all'articolo 3, comma 9, è dedicata una specifica
sezione dell'albo nazionale di cui all'articolo 6.

Art. 5 Diritti di prelazione ed estensione delle tutele relative ai beni culturali 
 
  1. In caso di cessione o vendita di beni immobili di proprietà  di
soggetti pubblici o privati, che siano sede  operativa  di  attività
commerciali, botteghe artigiane ed esercizi  pubblici  storici  o  di
eccellenza, in  forza  di  un  contratto  di  locazione  o  di  altro
legittimo titolo che ne consente la  detenzione  o  il  possesso,  il
diritto di prelazione di cui all'articolo 38 della  legge  27  luglio
1978, n. 392, è  riconosciuto,  limitatamente  ai  locali  detenuti,
anche in caso di vendita dell'intero complesso immobiliare. 
  2.  Le  regioni,  con  propri  provvedimenti,  possono  individuare
percorsi conciliativi che agevolino la conclusione di accordi tra gli
esercenti di attività commerciali, botteghe  artigiane  ed  esercizi
pubblici storici o di eccellenza e i proprietari dei locali, volti  a
evitare fenomeni di espulsione di operatori  commerciali  qualificati
dai centri storici e dalle aree commerciali classificate di pregio. 
  3.  Le  attività  commerciali,  botteghe  artigiane  ed   esercizi
pubblici storici o di eccellenza di cui agli articoli 3 e 4,  qualora
siano  espressioni  di  identità  culturale  collettiva   ai   sensi
dell'articolo 7-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  possono  essere
classificati, su istanza degli interessati, quali beni culturali.  In
tale ipotesi il Ministero dei beni culturali può apporre vincoli  di
destinazione  e  obblighi  di  conservazione  in  capo  ai   soggetti
proprietari degli immobili sede di beni o di attività definiti  come
culturali, tali da consentire  il  mantenimento  della  qualifica  di
storicita' o di eccellenza. 
  4. Restano ferme le  competenze  del  Ministero  della  cultura  in
materia di individuazione delle misure di tutela per l'esercizio  del
commercio in aree di valore  culturale,  previste  dall'articolo  52,
commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42. 

Art. 6 Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese commerciali e 
artigiane storiche e delle relative sottosezioni 
 
  1. È istituito l'Albo nazionale delle attività commerciali, delle
botteghe  artigiane  e  degli  esercizi  pubblici   storici.   L'Albo
nazionale  è  costituito  dagli   albi   regionali,   delle   città
metropolitane,  comunali  e  delle  province  autonome,   inviati   e
periodicamente aggiornati dalle regioni, dai comuni e dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano. Nell'ambito dell'Albo  nazionale  è
costituita una sezione delle attività storiche di eccellenza. 
  2. L'Albo è gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del
made  in  Italy.  Il  Ministero  del  turismo  ne  cura  gli  aspetti
promozionali. Con decreto del Ministro delle imprese e  del  Made  in
Italy, di concerto con il Ministro del turismo per  le  questioni  di
competenza, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore  del
presente decreto, previo  parere  della  Conferenza  unificata,  sono
individuate le modalità attuative del comma 1.  In  particolare,  il
decreto provvede: 
    a) all'individuazione delle caratteristiche dell'Albo  nazionale,
della sezione delle attività storiche di eccellenza e  di  ulteriori
sezioni per categoria merceologica, nonchè delle  modalità  per  lo
scambio di informazioni con le regioni, le  città  metropolitane,  i
comuni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  il  suo
periodico aggiornamento; 
    b) alle modalità di pubblicazione  dell'Albo  nazionale  in  una
specifica sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del
made in Italy, con predisposizione di rinvii ai siti  internet  delle
regioni e dei comuni; 
    c) alla predisposizione, nel portale  «Italia.it»  del  Ministero
del turismo e nel sito internet di ENIT s.p.a., di un apposito rinvio
alla sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del made
in Italy di cui alla  lettera  b)  e  alla  pubblicazione,  nel  sito
internet  del  Ministero  del  turismo,  delle   informazioni   sulle
attivita' di cui all'articolo 7; 
    d)  alle  modalità  di  raccordo  con  le  regioni,  le   città
metropolitane, i comuni e con le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
Art. 7 Misure di valorizzazione 
 
  1. Il Ministro del turismo provvede in accordo con le regioni e  le
province autonome di Trento e  Bolzano,  all'adozione  di  misure  di
valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale
e  internazionale  in  favore  delle  attività  commerciali,   delle
botteghe artigiane ed esercizi  storici  e  di  eccellenza,  iscritti
all'Albo nazionale, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale
per il  turismo,  anche  mediante  creazione  di  specifici  circuiti
merceologici o territoriali. Le iniziative di cui  al  primo  periodo
possono essere avviate dalle associazioni di settore interessate, per
il tramite delle regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano. Sono in  ogni  caso  fatte  salve  le  eventuali  misure  di
valorizzazione definite a livello locale. 


 Art. 8  Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3.
Art. 9  Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

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