SOS ETICHETTATURA

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI E CALZATURE: COME EVITARE PESANTI SANZIONI

A seguito dell’entrata in vigore il 4 GENNAIO 2018 della nuova normativa (Decreto Legislativo n. 190 del 15 novembre 2017) sulla DISCIPLINA SANZIONATORIA sull’etichettatura delle CALZATURE e dei PRODOTTI TESSILI,

FEDERAZIONE MODA ITALIA SUGGERISCE

alcune RACCOMANDAZIONI alle aziende del dettaglio MODA, in relazione ai possibili CONTROLLI effettuati dagli Enti incaricati dal Ministero dello Sviluppo Economico ed in particolare dalle Camere di Commercio.

COSA OCCORRE SAPERE

Per i PRODOTTI TESSILI (REGOLAMENTO UE 1.007/2011) è necessario che l’etichetta:

  • sia in lingua italiana (es. “100% Cotone” e non “100 % Cotton”, ad esempio in lingua inglese);
  • contenga la composizione fibrosa con la denominazione della fibra scritta per esteso (“100% Cotone” e non “100 CO”: il codice meccanografico non è ammesso) e la percentuale del peso indicata in ordine decrescente (es. “90% Cotone 10% Seta”);
  • trovi corrispondenza con quanto scritto nei documenti commerciali (es. nelle fatture ci deve essere il riferimento alla stessa percentuale di composizione fibrosa indicata in etichetta);
  • sia saldamente fissata al prodotto messo in vendita;
  • indichi nome, ragione sociale o marchio ed anche sede legale del produttore/importatore (estremi del produttore ex art. 104 del D. Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo e quindi l’indicazione della Via e della città);
  • preveda, ove necessario, l’indicazione “Contiene parti non tessili di origine animale” qualora, ad esempio, si tratti di piumini, maglioni con toppe o inserti in pelle o scamosciati, bottoni in madreperla o corno naturale.

È poi fondamentale sapere che:

  • il fabbricante, l’importatore o il distributore che non forniscano sui siti web le indicazioni relative alla composizione fibrosa sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.

 

Per chi vende CALZATURE, è importante sapere che:

  • il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella UE deve apportare un’etichetta su almeno una delle calzature, che può contenere o simboli (la dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell’etichetta) o informazioni scritte in lingua italiana secondo le definizioni e le illustrazioni contenute nell’allegato I
  • l’etichetta può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato;
  • l’etichetta non deve indurre in errore il consumatore. A tal fine, nei luoghi di vendita al consumatore finale deve essere ESPOSTO, in modo chiaramente visibile, un CARTELLO illustrativo della simbologia adottata sull’etichetta (Federazione Moda Italia mette a disposizione – su richiesta – un “ESPOSITORE DA TAVOLO“)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 26 giugno 2020 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO n. 68 del 9 giugno 2020 su “Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge europea 2018″ .

Il provvedimento regola l’immissione e la messa a disposizione sul mercato, dal 24 ottobre 2020, di prodotti con i termini, anche in lingua diversa dall’italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria».

I termini sopra citati, infatti, potranno essere utilizzati ESCLUSIVAMENTE per indicare materiali di ORIGINE NATURALE

 

L’e-commerce della Moda tra buone prassi e obblighi di legge” è una pubblicazione realizzata dalla CCIAA di Milano e Netcomm con il contributo di Federazione Moda Italia-Confcommercio su un tema di grande attualità per il fashion retail. Nel volume si affrontano le buone prassi e gli obblighi di legge con particolare attenzione alle regole per chi vende online prodotti tessili, calzature, pelletteria, accessori moda, occhiali da sole, bigiotteria. Tra i temi oggetto di approfondimento: la sicurezza generale dei prodotti, le clausole tipo per il Recesso e le Garanzie (forma sintetica e in forma estesa), le responsabilità per danni da prodotti difettosi, i tempi e le modalità di rimborso, le condizioni per il cambio dei beni, il cartellino identificativo del prodotto, le esclusioni, la normativa sulla privacy, la tutela della proprietà intellettuale nelle vendite online di moda. La pubblicazione contiene infine un importante strumento quale una Check-list dei passaggi necessari per affrontare preparati la vendita online.

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