Guerra in Ucraina: problemi import/export e Task force Ministeriali di MISE e MAECI

A seguito dei problemi anche sul versante economico scaturiti dal conflitto in Ucraina, si informa che il MISEMinistero dello Sviluppo Economico ha attivato una “Unità di Crisi” a supporto delle imprese italiane anche del settore MODA che stanno riscontrando problematiche di IMPORT con Russia, Bielorussia e Ucraina. A tal fine le imprese interessate possono segnalare le difficoltà riscontrate a seguito del conflitto al numero verde 800100117 per chiamate dall’Italia e al numero +39 0647052184 per l’estero oppure via e-mail al seguente indirizzo tfiru@mise.gov.it (SITO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO).

Per quanto riguarda le problematiche sull’EXPORT, il MAECIMinistero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha istituito presso la Farnesina una “Unità di crisi per le imprese” per aiutare le aziende esportatrici anche del settore MODA a far fronte alle conseguenze negative del conflitto russo-ucraino che potranno comunicare le criticità lato export verso Federazione Russa, Ucraina e Bielorussia alla casella di posta elettronica dedicata: export.crisiucraina@esteri.it (SITO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI)

Al momento sul lato internazionalizzazione (import/export) i principali problemi emersi riguardano: il blocco delle attività generale da parte dei trasportatori, non solo per i beni oggetto di embargo; l’insolvenza dei clienti a causa della svalutazione del rublo e le limitazioni alle transazioni finanziarie; l’annullamento degli ordini; l’aumento dei costi dell’energia; il comportamento del sistema assicurativo e bancario a discapito delle PMI italiane (fideiussioni); il blocco delle esportazioni dei beni a duplice uso verso la Russia e la Bielorussia; l’import di componentistica dalla Cina e dei prodotti finiti dal Far-East che subiranno rincari e blocchi. Ripercussioni sulle aziende che hanno fatto investimenti in e-commerce con sbocchi commerciali nei Paesi in conflitto. In tema di politica industriale è stata evidenziata la dinamica dei prezzi in ascesa vertiginosa. In tema di trasporti: caro carburante, mancanza manodopera (autisti e portuali da Russia e Ucraina), blocco dei porti. In tema di turismo: forte calo dai Paesi confinanti l’Ucraina e blocco totale dei Paesi Balcanici; aumento del carburante del trasporto aereo; blocco spazio aereo russo e di conseguenza blocco voli dal Far-East.

A SEGUITO DELLA DIMINUZIONE DEI FLUSSI TURISTICI CAUSATI DALLA PANDEMIA E DAGLI EFFETTI DELLA GUERRA, risulta ancora più attuale la proposta avanzata da Federazione Moda Italia-Confcommercio e rilanciata in occasione di un incontro settoriale sul TESSILE-MODA del 14 marzo 2022 del MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di dimezzare la soglia minima di accesso al tax free shopping in Italia da 154,94 € a 70,00 €. La nostra soglia di spesa per l’acquisito di prodotti senza Iva è, infatti, attualmente la più alta in vigore in Europa. Sono molti i paesi a livello Ue ad avere un limite di spesa pari a zero, come Spagna, Germania e Irlanda, o in qualsiasi caso basso, come la soglia dei 50 euro adottata in Portogallo, Belgio, Paesi Bassi e Grecia. La Francia ha recentemente ridotto il proprio limite di spesa a 100 euro. Da una ricerca di Mercatus – Istituto di ricerca e formazione per la promozione della libertà, del mercato e della concorrenza dal titolo “Il turismo internazionale in Italia e il Tax Free Shopping come leva strategica” è emerso che una riduzione della soglia di spesa italiana a 70 euro attraverso modifica normativa dal costo di 13,2 milioni di euro l’anno potrebbe generare una maggiore attrattività del Sistema Paese per lo shopping tax free, con conseguenti ricadute positive su tutta la filiera, dovute all’aumento della domanda e della propensione allo shopping. La riduzione della soglia consentirebbe così di aumentare l’indotto e il Pil, riuscendo più che a compensare le perdite derivate dal mancato gettito Iva.

Nel 2019, infatti, la Russia rappresentava la seconda nazionalità per acquisti (12% del totale del mercato) con interessanti prospettive di crescita, dal momento che il loro shopping aveva registrato un +8% rispetto al 2018. Nel periodo gennaio 2021 – febbraio 2022, a seguito della pandemia e delle restrizioni legate al Covid, il volume di acquisti tax free dei russi in Italia è diminuito rispetto al 2019, ma questa nazionalità ha comunque fatto registrare uno scontrino medio significativo, pari a 1.215 euro (+78% rispetto al 2019). Nel 2021 la moda è stata la categoria merceologica preferita dai viaggiatori russi (87%) e la meta di shopping preferita è stata Milano, con il 39% delle vendite totali, seguita da Roma con il 17% degli acquisti tax free.

Nel periodo gennaio 2021 – febbraio 2022 il turista ucraino, seppur meno noto in Italia rispetto a quello russo, ha registrato uno scontrino medio pari a 1.088 euro in crescita del 45% rispetto al 2019 (749 euro). Nel 2021 anche questa nazionalità ha prediletto fare shopping a Milano, dove si è registrato il 43% degli acquisti tax free totali. Segue Roma con il 16% dello shopping tax free contro il 15% nel 2019. In termini di scontrino medio più elevato, nel 2021 Firenze è stata la città con il budget medio di spesa più elevato: 1.678 euro, seguita da Venezia (1.567 euro) e Milano (1.520 euro). Anche per i turisti ucraini la categoria merceologica prediletta è stata il Fashion & Clothing 78% (86% nel 2019), seguita da Watches & Jewellery con il 17% in (+8% nel 2019).

 

DONAZIONI E LEGGE «ANTI SPRECHI» PER IL SETTORE MODA

In relazione agli ultimi tristi e gravi avvenimenti di guerra in Ucraina, come Federazione Moda Italia-Confcommercio abbiamo effettuato con gli esperti del Settore Fiscalità di Impresa di Confcommercio un approfondimento tecnico per poter dare tutti i consigli pratici agli Operatori commerciali che volessero donare alle persone bisognose capi di moda, abbigliamento, biancheria intima, calzature, pelletteria, accessori, articoli sportivi.

APPROFONDIMENTI E CONSIGLI

Una tipologia di donazione rientra nell’ambito della disciplina dettata dalla Legge n. 166 del 19 agosto 2016 («Legge antisprechi»), nata per mettere un freno allo spreco alimentare, ma anche dei prodotti della moda, favorendo il recupero e la donazione delle eccedenze a fini di solidarietà sociale e promuovendo il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti.

A tal fine, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della Legge n. 166/2016, la PRESUNZIONE DI CESSIONE, di cui all’articolo 1 del D.P.R. n. 441 del 1997NON OPERA per i beni espressamente individuati dalla stessa disposizione, QUALORA LA LORO DISTRUZIONE SI REALIZZI CON LA CESSIONE GRATUITA IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI NONCHÉ DI ENTI PRIVATI COSTITUITI PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ CIVICHE E SOLIDARISTICHE. A tal fine, si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.

Chiarito quanto sopra, si precisa che, NEL NOVERO DEI BENI CHE POSSONO USUFRUIRE DI TALE TRATTAMENTO FISCALE, in caso di DONAZIONE, RIENTRANO ANCHE I PRODOTTI TESSILI E DI ABBIGLIAMENTO.

Tuttavia, per essere ricompresi nell’ambito di applicazione del menzionato art. 16 della L. 166/2016, È NECESSARIO CHE I BENI in questione:

  • SIANO CEDUTI GRATUITAMENTE ai soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera b) della L. 166/2016 (ossia, enti pubblici nonché enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovano e realizzino attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore);
  • siano ancora astrattamente IDONEI ALL’UTILIZZO;
  • NON SIANO PIÙ COMMERCIALIZZATI, ossia non siano più presenti nei canali distributivi, avendo esaurito il loro ciclo di vita commerciale ed avendo subito una rilevante riduzione di valore economico, tale da non renderne comunque più conveniente la vendita (ad esempio, beni rimasti pressoché privi di valore commerciale e ritirati dal circuito di vendita in quanto obsoleti, per tecnologia o per design) o comunque non siano più rispondenti alle esigenze di mercato;
  • NON SIANO PIÙ IDONEI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE A CAUSA DI IMPERFEZIONI, ALTERAZIONI, DANNI O VIZI del prodotto o del suo imballaggio o di altri motivi simili, legati alle caratteristiche intrinseche del bene stesso, che ne alterano in modo rilevante il valore economico.

Deve trattarsi, dunque, di beni che, se non fossero oggetto di donazione, sarebbero destinati ad essere distrutti o a costituire un rifiuto o scarto.

A tale riguardo, si precisa che la sussistenza delle sopra descritte condizioni in relazione alla cessione degli anzidetti beni implica, in ogni caso, una VALUTAZIONE DI FATTO CHE POTRÀ ESSERE EFFETTUATA IN CONCRETO SOLO IN SEDE DI CONTROLLO.

Per poter usufruire dell’agevolazione, devono essere effettuati i seguenti adempimenti procedurali:

  1. per ogni cessione gratuita deve essere emesso un DOCUMENTO DI TRASPORTO avente le caratteristiche determinate con il regolamento di cui al D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, oppure un documento equipollente;
  2. il donatore deve trasmettere, per via telematica, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, una COMUNICAZIONE RIEPILOGATIVA DELLE CESSIONI EFFETTUATE IN CIASCUN MESE SOLARE, con l’indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente, nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita;
  3. la COMUNICAZIONE deve essere TRASMESSA ENTRO IL GIORNO 5 DEL MESE SUCCESSIVO a quello in cui sono state effettuate le cessioni. Il donatore è ESONERATO DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE in parola PER LE CESSIONI CHE, SINGOLARMENTE CONSIDERATE, SIANO DI VALORE NON SUPERIORE A 15.000 EURO;
  4. L’ENTE DONATARIO deve RILASCIARE AL DONATORE, ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO A CIASCUN TRIMESTRE, UN’APPOSITA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE, RECANTE GLI ESTREMI DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO O DEI DOCUMENTI EQUIPOLLENTI RELATIVI ALLE CESSIONI RICEVUTE, NONCHÉ L’IMPEGNO AD UTILIZZARE I BENI MEDESIMI IN CONFORMITÀ ALLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI.

Infine, per quanto concerne l’IVA assolta dall’impresa donante per l’acquisto o la produzione dei beni ceduti, è opportuno evidenziare che ex art. 16, comma 1, Legge 166/2016, LA CESSIONE GRATUITA DEI BENI IN QUESTIONE E’ EQUIPARATA ALLA LORO DISTRUZIONE. Pertanto, in tali casi, LA CESSIONE GRATUITA DEI PREDETTI BENI NON È SOGGETTA A IVA.

Ne consegue, dunque, che il DONANTE CONSERVA IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IMPOSTA assolta all’atto dell’acquisto o dell’importazione delle merci o delle materie prime per le quali è stata cambiata la destinazione.

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