UTILIZZO TERMINI CUOIO, PELLE E PELLICCIA: Dal 23 ottobre non saranno più possibili indicazioni errate sulle scorte di magazzino

In relazione al Decreto Legislativo n. 68 del 9 giugno 2020 su “Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge europea 2018” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 26 giugno 2020, FEDERAZIONE MODA ITALIA-CONFCOMMERCIO ricorda che l’immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti con i termini, anche in lingua diversa dall’italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria» fa riferimento solo a materiali di origine naturale e non a materiali di origine sintetica, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse.

Nel raccomandare alle imprese anche del dettaglio di non utilizzare impropriamente i termini cuoio, pelle e pelliccia di cui sopra, ad esempio anche nei cartellini e in vetrina, con l’uso di parole che facciano riferimento a materiali non derivanti da animali del tipo «ecopelle», «pelliccia sintetica», «simil-pelle», «finto cuoio», «cuoio vegano», si ricorda che dal 23 ottobre 2022 i materiali ed i manufatti  immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2020 ed etichettati conformemente alla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, non potranno più essere messi a disposizione sul mercato, essendo concluso il termine di 24 mesi previsto dall’art. 11 , comma 2, del D.Lgs. 68/2020 ai fini dell’esaurimento delle scorte.

 

LE DEFINIZIONI:

«CUOIO» e «PELLE»

Pelle o pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere stati asportati o no.

Il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Se però la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente e/o ridotti chimicamente e, successivamente trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme non possono essere denominati «cuoio» o, qualora rientrino nella definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 68/2020, sono denominati «rigenerato di fibre di cuoio».

Se il cuoio ha uno strato di rivestimento o uno strato accoppiato a colla, questi strati non devono essere superiori a 0,15 mm

Se il materiale mantiene la grana originaria senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura, può essere utilizzato il termine «cuoio pieno fiore».

«CUOIO RIVESTITO» E «PELLE RIVESTITA»

Prodotto di cuoio e pelle nel quale lo strato di rivestimento o l’accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm.

«PELLICCIA»

Materiali di cuoio e pelle che mantengono per loro natura sempre il pelo o la lana o entrambi

«RIGENERATO DI FIBRE DI CUOIO»

Materiale con un contenuto minimo del 50% in peso di fibre di pelle secca, in cui la cute conciata è disintegrata meccanicamente e/o chimicamente in particelle fibrose, piccoli pezzi o polveri e, successivamente, con o senza la combinazione di legante chimico, trasformata in fogli.

 

LE SANZIONI

Sono previste IMPORTANTI SANZIONI, da 1.500 euro a 20.000 euro, per chi effettivamente etichetta i prodotti (PRODUTTORI/IMPORTATORI), ad esempio, per mancanza di etichetta o contrassegno oppure per un utilizzo di etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti richiesti.

Ai COMMERCIANTI è lasciata la sola VERIFICA della PRESENZA DELL’ETICHETTA e della CORRISPONDENZA delle informazioni in essa contenute con quelle indicate in fattura.

In caso di violazione, è prevista per il DISTRIBUTORE una SANZIONE da 700 euro a 3.500 euro, salvo che non dimostri la rispondenza di dette indicazioni con quelle rilasciategli dal suo fornitore nel documento commerciale di accompagnamento.

 

L’ETICHETTA

L’etichetta (cartellino in tessuto, cartone o altra composizione da apporre al materiale o al manufatto, contenente l’indicazione delle informazioni richieste sul prodotto) o il contrassegno (segno distintivo apposto al materiale o al manufatto mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione, contenente l’indicazione delle informazioni richieste sul prodotto) deve essere:

  • durevole (per un periodo di tempo ragionevole)
  • facilmente leggibile (con caratteri chiari e comprensibili)
  • visibile (si deve poter trovare facilmente)
  • accessibile (non deve essere nascosto)

Nel caso di un prodotto realizzato con materiali di origine naturale, certificati al momento dell’ordine al produttore/ importatore, se si vuole utilizzare il termine “cuoio”, “pelle” o “pelliccia” SI CONSIGLIA AGLI OPERATORI COMMERCIALI di chiedere ai produttori/importatori di apporre direttamente l’etichetta o il contrassegno per evitare eventuali ritardi nella messa a disposizione del prodotto sul mercato.

 

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