DIRETTIVA OMNIBUS: Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE per maggiori tutele su annunci di riduzione dei prezzi, pratiche scorrette e comportamenti sleali

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023 che recepisce la cd “Direttiva Omnibus” – Direttiva (UE) 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione Europea relative alla protezione dei consumatori.

Il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023 modifica, integrandolo, il Codice del Consumo (Decreto Legislativo 205/2006)  è entrato in vigore il 2 aprile 2023.

Si tenga, tuttavia, presente che le disposizioni che riguardano in particolare il settore della distribuzione commerciale della MODA, nella parte che regolamenta gli ANNUNCI DI RIDUZIONE DI PREZZO (introducendo, dopo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 206 del 2005,  l’Art. 17-bis) e che vanno ad impattare sulle politiche di sconto e promozionali, black friday, saldi, ecc… tanto online quanto offline nei punti vendita fisici e negli outlet, si applicheranno a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento e quindi dal 1° LUGLIO 2023.

In particolare le nuove regole di trasparenza si riferiscono a:

  • l’obbligo di indicazione del “prezzo precedente”, cioè il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti lo sconto. Nel caso di progressività degli sconti e cioè quando gli sconti divengono via via più alti, come accade durante i saldi, il prezzo precedente, che va sempre evidenziato, è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi;
  • l’adeguamento alla normativa tanto per negozi fisici, outlet e store online;
  • l’inasprimento delle sanzioni minime e massime in caso di pratiche commerciali scorrette.

Le violazioni in materia di annunci di riduzione del prezzo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria (ex art. 22, comma 3, D.Lgs. 114/98) da € 516,00 a € 3.098,00, comminata dal Comune in cui si sono verificate le violazioni, tenendo conto dei criteri indicati nel nuovo art. 17 bis, comma 7, del Codice del Consumo). Sono previste sanzioni più severe che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) potrà irrogare per le cosiddette “pratiche commerciali scorrette”. I consumatori lesi da pratiche commerciali scorrette potranno anche adire il Giudice ordinario al fine di ottenere soddisfazione dei propri diritti. Le sanzioni minime sono decuplicate, passando da 5.000 a 50.000 euro e le sanzioni massime raddoppiate, passando da 5 milioni a 10 milioni di euro.  La sanzione massima potrà essere pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri della UE per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello della UE.

Per il Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni: “È un provvedimento che arriva dalla UE e che viene recepito dal nostro Paese con l’obiettivo di dare maggiore trasparenza alle politiche dei prezzi, in particolare degli sconti, e nella gestione degli e-commerce; serve, quindi, anche alle imprese per dare fiducia ai consumatori. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando al fianco di Confcommercio per rendere la norma più vicina alle esigenze delle nostre aziende”.

Per un approfondimento di Federazione Moda Italia-Confcommercio su come cambieranno le regole del Codice del Consumo in relazione al Decreto Legislativo approvato dal Governo di recepimento della Direttiva UE 2019/2161, cd “Direttiva Omnibus” ed in particolare in tema di trasparenza degli annunci delle riduzioni dei prezzi, pratiche commerciali scorrette, rafforzamento delle sanzioni, clausole vessatorie, adeguamento per e-commerce CLICCA QUI.

Per gli “Orientamenti sull’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori” CLICCA QUI

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