DONAZIONI E LEGGE «ANTI SPRECHI» PER IL SETTORE MODA

In relazione agli ultimi tristi e gravi avvenimenti di guerra in Ucraina, come Federazione Moda Italia-Confcommercio abbiamo effettuato con gli esperti del Settore Fiscalità di Impresa di Confcommercio un approfondimento tecnico per poter dare tutti i consigli pratici agli Operatori commerciali che volessero donare alle persone bisognose capi di moda, abbigliamento, biancheria intima, calzature, pelletteria, accessori, articoli sportivi.

APPROFONDIMENTI E CONSIGLI

Una tipologia di donazione rientra nell’ambito della disciplina dettata dalla Legge n. 166 del 19 agosto 2016 («Legge antisprechi»), nata per mettere un freno allo spreco alimentare, ma anche dei prodotti della moda, favorendo il recupero e la donazione delle eccedenze a fini di solidarietà sociale e promuovendo il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti.

A tal fine, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della Legge n. 166/2016, la PRESUNZIONE DI CESSIONE, di cui all’articolo 1 del D.P.R. n. 441 del 1997NON OPERA per i beni espressamente individuati dalla stessa disposizione, QUALORA LA LORO DISTRUZIONE SI REALIZZI CON LA CESSIONE GRATUITA IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI NONCHÉ DI ENTI PRIVATI COSTITUITI PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ CIVICHE E SOLIDARISTICHE. A tal fine, si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.

Chiarito quanto sopra, si precisa che, NEL NOVERO DEI BENI CHE POSSONO USUFRUIRE DI TALE TRATTAMENTO FISCALE, in caso di DONAZIONE, RIENTRANO ANCHE I PRODOTTI TESSILI E DI ABBIGLIAMENTO.

Tuttavia, per essere ricompresi nell’ambito di applicazione del menzionato art. 16 della L. 166/2016, È NECESSARIO CHE I BENI in questione:

  • SIANO CEDUTI GRATUITAMENTE ai soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera b) della L. 166/2016 (ossia, enti pubblici nonché enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovano e realizzino attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore);
  • siano ancora astrattamente IDONEI ALL’UTILIZZO;
  • NON SIANO PIÙ COMMERCIALIZZATI, ossia non siano più presenti nei canali distributivi, avendo esaurito il loro ciclo di vita commerciale ed avendo subito una rilevante riduzione di valore economico, tale da non renderne comunque più conveniente la vendita (ad esempio, beni rimasti pressoché privi di valore commerciale e ritirati dal circuito di vendita in quanto obsoleti, per tecnologia o per design) o comunque non siano più rispondenti alle esigenze di mercato;
  • NON SIANO PIÙ IDONEI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE A CAUSA DI IMPERFEZIONI, ALTERAZIONI, DANNI O VIZI del prodotto o del suo imballaggio o di altri motivi simili, legati alle caratteristiche intrinseche del bene stesso, che ne alterano in modo rilevante il valore economico.

Deve trattarsi, dunque, di beni che, se non fossero oggetto di donazione, sarebbero destinati ad essere distrutti o a costituire un rifiuto o scarto.

A tale riguardo, si precisa che la sussistenza delle sopra descritte condizioni in relazione alla cessione degli anzidetti beni implica, in ogni caso, una VALUTAZIONE DI FATTO CHE POTRÀ ESSERE EFFETTUATA IN CONCRETO SOLO IN SEDE DI CONTROLLO.

Per poter usufruire dell’agevolazione, devono essere effettuati i seguenti adempimenti procedurali:

  1. per ogni cessione gratuita deve essere emesso un DOCUMENTO DI TRASPORTO avente le caratteristiche determinate con il regolamento di cui al D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, oppure un documento equipollente;
  2. il donatore deve trasmettere, per via telematica, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, una COMUNICAZIONE RIEPILOGATIVA DELLE CESSIONI EFFETTUATE IN CIASCUN MESE SOLARE, con l’indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente, nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita;
  3. la COMUNICAZIONE deve essere TRASMESSA ENTRO IL GIORNO 5 DEL MESE SUCCESSIVO a quello in cui sono state effettuate le cessioni. Il donatore è ESONERATO DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE in parola PER LE CESSIONI CHE, SINGOLARMENTE CONSIDERATE, SIANO DI VALORE NON SUPERIORE A 15.000 EURO;
  4. L’ENTE DONATARIO deve RILASCIARE AL DONATORE, ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO A CIASCUN TRIMESTRE, UN’APPOSITA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE, RECANTE GLI ESTREMI DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO O DEI DOCUMENTI EQUIPOLLENTI RELATIVI ALLE CESSIONI RICEVUTE, NONCHÉ L’IMPEGNO AD UTILIZZARE I BENI MEDESIMI IN CONFORMITÀ ALLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI.

Infine, per quanto concerne l’IVA assolta dall’impresa donante per l’acquisto o la produzione dei beni ceduti, è opportuno evidenziare che ex art. 16, comma 1, Legge 166/2016, LA CESSIONE GRATUITA DEI BENI IN QUESTIONE E’ EQUIPARATA ALLA LORO DISTRUZIONE. Pertanto, in tali casi, LA CESSIONE GRATUITA DEI PREDETTI BENI NON È SOGGETTA A IVA.

Ne consegue, dunque, che il DONANTE CONSERVA IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IMPOSTA assolta all’atto dell’acquisto o dell’importazione delle merci o delle materie prime per le quali è stata cambiata la destinazione.

 

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