Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022 è stata pubblicata la Legge n. 25 del 28 marzo 2022 di conversione, con modificazioni, del Decreto Sostegni ter – DL n. 4 del 27 gennaio 2022, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, che contiene – pur nell’esiguità delle risorse – importanti segnali di attenzione al settore moda in risposta alle richieste avanzate da Federazione Moda Italia-Confcommercio.
Tra le misure previste dal Decreto, oltre a quelle che riguardano la necessità del contenimento degli effetti degli incrementi dei costi energetici, degne di nota sono quelle rivolte a rilancio del commercio al dettaglio. In particolare sono previsti:
- indennizzi alle società del commercio al dettaglio (anche della moda) con fatturato fino a 2 milioni di euro nel 2019, che abbiano subìto una flessione del fatturato del 30% nel 2021 sui livelli pre Covid (Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021); le risorse finanziarie saranno ripartite secondo i seguenti criteri:
– 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400 mila euro;
– 50% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
– 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro. - L’estensione del credito d’imposta per le rimanenze di magazzino anche ai dettaglianti in esercizi specializzati nei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (ex articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). CREDITO D’IMPOSTA PER I MAGAZZINI e CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
In relazione al CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO, con Decreto Direttoriale del 24 marzo 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito TEMPI e MODALITA’ per la presentazione delle domande di accesso a questo nuovo SOSTEGNO (per complessivi 200 milioni di euro) a favore anche delle IMPRESE DEL DETTAGLIO MODA (ex art. 2 del DL n. 4 del 27 gennaio 2022) che possiedono i seguenti requisiti:
- avere ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro
- aver subito una riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019
- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La Commissione europea – come indicato nella nota del 25 marzo 2022 – ha approvato un regime italiano da 200 milioni di euro a sostegno del settore del commercio al dettaglio nel contesto della pandemia di coronavirus con particolare riguardo alle aziende del nostro settore con i seguenti codici ATECO:
- 47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa;
- 47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria;
- 47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati;
- 47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati;
- 47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
- 47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
- 47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;
- 47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle;
- 47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
- 47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori;
- 47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio);
- 47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022 è stato pubblicato il DECRETO Direttoriale del 24 marzo 2022 contenente “Termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni del Fondo per il rilancio delle attività economiche a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio. Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di accesso ai contributi a fondo perduto dalle ore 12:00 del 3 MAGGIO 2022 fino alle ore 12:00 del 24 MAGGIO 2022 utilizzando il MODELLO ALLEGATO AL DECRETO.
L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.
L’istanza va presentata esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it), sulla base del
modello riportato nell’allegato n. 1 del Decreto Direttoriale del 24 marzo 2022. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.
L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (CNS) ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale dell’impresa che, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.
Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.
COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Il contributo è calcolato in base alla DIFFERENZA TRA L’AMMONTARE MEDIO MENSILE DEI RICAVI RELATIVI AL PERIODO D’IMPOSTA 2021 E QUELLO DEL 2019 applicando le seguenti percentuali:
- 60% = per FATTURATI nel 2019 fino a 400 mila euro;
- 50% = per FATTURATI nel 2019 tra i 400 mila e 1 milione di euro;
- 40% = per FATTURATI nel 2019 tra 1 milione e 2 milioni di euro.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
A chiusura dei termini di presentazione delle domande, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si provvederà ad una riparametrazione proporzionale dei contributi spettanti.
Un ringraziamento va al Governo e a tutti gli Interlocutori, a partire dal Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, che si sono adoperati per dare attenzione anche alla distribuzione commerciale della moda che, nonostante qualche segnale di ripartenza nel 2021, è ancora lontana dal periodo pre-covid ed è tornata a soffrire in questo inizio 2022 a seguito di una sorta di “quarantena commerciale”.
Per il Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Renato Borghi: “Tra le tante preoccupazioni e una sorta di quarantena commerciale, finalmente un segnale di attenzione ai negozi di moda“.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ANCHE PER IL SETTORE MODA DEL WEDDING
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