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Statuto

FEDERAZIONE MODA ITALIA

STATUTO


Milano, 28 Novembre 2005



ARTICOLO 1
Denominazione e ambiti di rappresentanza

  1. La Federazione Moda Italia di seguito denominata Federazione, rappresenta e tutela sul piano nazionale gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali che esercitano le attività del commercio al dettaglio e all'ingrosso del settore moda, accessori e tessile per la casa. Nell'ambito delle diverse tipologie di vendita e dei diversi settori merceologici vengono costituiti i "Gruppi di Settore".
  2. La Federazione aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese - CONFCOMMERCIO, accettandone integralmente lo Statuto, le cui norme trovano applicazione per quanto non previsto dal presente Statuto.
  3. La Federazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali.
  4. La Federazione ha sede in Milano e la sua durata è illimitata.

ARTICOLO 2
Finalità 

  1. La Federazione, nell'interesse generale degli operatori rappresentati, si prefigge di:
    a) promuoverne e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato;
    b) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
    c) valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;
    d) assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi integrativi e/o nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico o finanziario, fatto salvo il disposto dell'articolo 3 dello Statuto Confcommercio;
    e) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
    f) assumere la partecipazione e/o promuovere la costituzione di società o consorzi di servizi, anche commerciali, al fine di sviluppare l'assistenza alle imprese aderenti sotto qualunque forma giuridica;
    g) svolgere funzione conciliativa nelle controversie che coinvolgono i Sindacati Provinciali o le imprese associate;
    h) comunicare ai soci, anche a mezzo di propri organi di informazione, dati statistici, economici e politici e ogni altra notizia di interesse per i settori rappresentati;
    i) espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dell'assemblea sia ad essa direttamente affidato.
ARTICOLO 3
Soci
  1. Possono aderire alla Federazione in qualità di Soci effettivi:
    a) i Sindacati provinciali costituiti nell'ambito delle Organizzazioni territoriali aderenti a Confcommercio e rappresentativi degli operatori che svolgano l'attività di cui all'articolo 1;
    b) le aziende, iscritte alle Organizzazioni territoriali aderenti alla Confcommercio, che svolgano l'attività di cui all'articolo 1 in una provincia ove non sia ancora costituito il Sindacato.
  2. Possono aderire alla Federazione, secondo modalità e condizioni deliberate dalla Giunta, in qualità di Soci sostenitori:
    a) le imprese che svolgano l'attività di cui all'articolo 1 del presente statuto associate alle Organizzazioni provinciali di categoria aderenti alla Confcommercio, che intendono aderire direttamente anche alla Federazione Moda Italia;
    b) i Gruppi di acquisto collettivi ed i Consorzi, iscritti alle Organizzazioni provinciali territoriali di categoria aderenti alla Confcommercio, dediti prevalentemente all'attività di cui all'articolo 1 del presente statuto, costituiti in forma societaria o associativa con regolare statuto;
    c) le Organizzazioni, Enti e Istituzioni che si prefiggano fini similari e comunque in armonia con quelli della Federazione;

ARTICOLO 4
Adesione: modalità e condizioni

  1. Per acquisire la qualifica di socio effettivo occorre presentare domanda di ammissione sottoscritta dal Presidente del Sindacato provinciale.
  2. Sulla domanda delibera il Consiglio entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
  3. Contro la delibera del Consiglio è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
  4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un triennio, con inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data di adesione.
  5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio se non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.
  6. I soci effettivi sono tenuti a corrispondere i contributi fissati dalla Federazione, nella misura e con le modalità deliberate dagli Organi competenti.
  7. Per acquisire la qualifica di socio sostenitore di cui all'articolo 3 comma 2 lettere a, b, c) le singole imprese, gruppi di acquisto, consorzi, organizzazioni, enti ed istituzioni, devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante, indicando anche l'attività esercitata, al Presidente della Federazione che la sottoporrà al parere della Giunta. Contro il parere della Giunta è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo.
  8. L'adesione in qualità di socio sostenitore è valida per un anno solare e si rinnova tacitamente d'anno in anno, salvo disdetta data almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno.
  9. I soci sostenitori sono tenuti a corrispondere alla Federazione i contributi associativi nella misura e con le modalità deliberate dai competenti organi della Federazione.
  10. Il Presidente della Federazione, su conforme parere della Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi sia che si tratti di soci effettivi che di soci sostenitori.
  11. Solo se in regola con i contributi sociali è possibile esercitare i diritti negli Organi di cui al successivo articolo 8 ovvero rappresentare la Federazione in enti o commissioni ai sensi del precedente articolo 2, lettera e).

ARTICOLO 5
Decadenza e recesso

  1. La qualità di socio si perde:
    a) per lo scioglimento della Federazione, deliberato dall'Assemblea straordinaria;
    b) per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 4, comma 5 e comma 8;
    c) per decadenza deliberata dalla Giunta in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confcommercio ovvero dai competenti Organi della Federazione o per violazione delle norme del presente Statuto;
    d) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
    e) per mancato pagamento dei contributi sociali, su delibera del Consiglio.
  2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

ARTICOLO 6
Sanzioni

  1. Le sanzioni applicabili dal Presidente, su proposta del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria ovvero di comportamento contrario all'etica della Federazione, sono:
    a) la deplorazione scritta;
    b) la sospensione;
    c) la decadenza.
  2. La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all'attività degli organi.

ARTICOLO 7
Doppio inquadramento

  1. Il contestuale inquadramento delle imprese nell'Organizzazione di categoria ed in quella a carattere generale territorialmente competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
  2. La Federazione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione all'Organizzazione di categoria comporta l'automatica e contestuale adesione a quella territoriale e viceversa.
  3. Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento spetta ad un collegio arbitrale presieduto da un delegato della Confcommercio e composto da un rappresentante della Federazione, nominato dal Presidente, e da un rappresentante designato dalla Associazione territoriale a carattere generale interessata.

ARTICOLO 8
Organi

  1. Sono Organi della Federazione:
    a) l'Assemblea;
    b) il Consiglio;
    c) la Giunta;
    d) il Presidente;
    e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
    f) il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 9
Durata e svolgimento delle cariche

  1. Gli Organi della Federazione vengono eletti con il metodo stabilito di volta in volta dall'Assemblea.
  2. Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
  3. Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni.
  4. Non può assumere cariche chi abbia violato le norme statutarie.
  5. Non può assumere cariche il legale rappresentante di un socio effettivo non in regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Federazione.
  6. La carica di componente di Giunta resasi vacante in corso di mandato viene ricoperta, per la durata residua del mandato, secondo le ordinarie modalità di elezione, nella prima riunione dell'Organo competente successiva al verificarsi della vacanza.
  7. In caso di vacanza di un membro del Consiglio, provvederà alla sostituzione il Sindacato provinciale dal quale proveniva il membro vacante.

ARTICOLO 10
Incompatibilità

  1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e componente di Giunta ricoperte nell'ambito della Federazione, sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi politici.
  2. L'incompatibilità di cui al precedente comma, è assoluta per l'accesso o la nomina alle cariche all'interno della Federazione. Il Consiglio, invece, potrà, con delibera motivata, stabilire, sui singoli casi, l'eventuale compatibilità degli incarichi per i soggetti che già ricoprono cariche all'interno della Federazione e che presentano la propria candidatura o che comunicano la volontà di assumere incarichi di carattere politico e/o con funzioni di Governo, a tutti i livelli, anche attraverso il mandato parlamentare.
  3. Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta alla Federazione.

ARTICOLO 11
Assemblea: composizione

  1. L'Assemblea è composta:
    a) Dai soci effettivi, nella persona dei legali rappresentanti dei Sindacati provinciali di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a);
    b) Dai soci effettivi, nella persona dei Delegati degli operatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), designati, di volta in volta, dalle rispettive Associazioni territoriali di carattere generale tra i propri soci che svolgano l'attività di cui all'articolo 1.
    c) Dai Soci sostenitori di cui all'articolo 3 comma 2 lettere a), b) e c).
  2. E' rappresentante legale dei Sindacati provinciali il Presidente del Sindacato stesso.
  3. Ciascun Sindacato provinciale è rappresentato in Assemblea dal suo Presidente. Il Presidente impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un membro del proprio Consiglio Direttivo, appositamente allo scopo delegato, o da altro Presidente di Sindacato provinciale aderente anch'esso appositamente allo scopo delegato.
  4. Ciascun socio sostenitore è rappresentato in Assemblea dal proprio legale rappresentante. Il socio sostenitore impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da un altro socio sostenitore, appositamente allo scopo delegato.
  5. Ciascun rappresentante legale, sia socio effettivo che socio sostenitore, non può essere portatore di più di due deleghe oltre alla propria.

ARTICOLO 12
Criteri per la rappresentanza

  1. Ciascun Presidente di Sindacato provinciale, o suo delegato, in qualità di socio effettivo ha diritto a:
    - 1 voto per ogni impresa associata, per lo scaglione fino a 750 Soci; 
    - 0,8 voti per ogni impresa associata per lo scaglione oltre i 750 Soci.
  2. I Sindacati provinciali in regola con il versamento dei contributi di cui al successivo articolo 15, primo comma lettera f), relativi ai quattro esercizi finanziari precedenti l'anno in cui si svolge l'assemblea, hanno diritto ad ulteriori voti, secondo il criterio di calcolo previsto al comma 1, in relazione al numero dei soci per i quali detto contributo è stato corrisposto. La somma dei voti dei singoli scaglioni è arrotondata alla decina superiore.
  3. Il versamento dei contributi previsti dal comma 2 del presente articolo dovrà essere effettuato tassativamente entro il quarto giorno precedente la data di svolgimento dell'assemblea.
  4. Ciascun Delegato di cui all'articolo 11, lettera b), in qualità di socio effettivo ha diritto ad un voto ogni azienda rappresentata secondo i criteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
  5. Ciascun socio sostenitore di cui all'articolo 3 comma 2 lettere a), b) e c) ha diritto ad un voto.
  6. Per la certificazione del rapporto associativo dei soci effettivi faranno fede gli elenchi del Contributo Interassociativo (CONTRIN) forniti dalla Confcommercio. Ogni Sindacato provinciale, può tuttavia, per l'assegnazione dei voti assembleari, integrare gli elenchi, di cui al presente comma forniti dalla Confcommercio, certificando il numero delle aziende associate non inquadrabili nei ruoli del contributo interassociativo (CONTRIN). La certificazione di cui al presente comma deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ascom.
  7. Per il riconoscimento delle aziende aderenti certificate dall'Ascom che vanno ad integrare gli elenchi forniti dalla Confcommercio e quindi per l'attribuzione dei voti assembleari, è necessario che il Sindacato provinciale abbia versato per tali aziende i contributi di cui all'art. 15, primo comma, lettera f.

ARTICOLO 13
Assemblea: convocazione e svolgimento

  1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci.
  2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata una volta l'anno, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da inviare almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
  3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla seconda convocazione.
  4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o la maggioranza del Consiglio lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno il 50 per cento dei voti. Essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.
  5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta ai sensi del precedente comma, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
  6. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con preavviso di almeno cinque giorni.
  7. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, 2 scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee all'Assemblea.
  8. La partecipazione del notaio è necessaria per lo scioglimento della Federazione.

ARTICOLO 14
Assemblea: validità 

  1. Le riunioni dell'Assemblea, ordinarie e straordinarie, sono valide in prima convocazione quando sia presente un numero di componenti che disponga di almeno il 50 per cento più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci effettivi. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
  2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta.
  3. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di un numero di rappresentanti che disponga di almeno il 60 per cento dei voti rappresentati in assemblea.
  4. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente assembleare a meno che l'assemblea stessa decida un metodo diverso.
  5. Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione alla Federazione.

ARTICOLO 15
Assemblea: competenze

  1. 1. L'Assemblea, in seduta ordinaria:
    a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale della Federazione, vincolanti per tutte le componenti;
    b) elegge, tra i rappresentanti legali dei Sindacati provinciali aderenti, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a), in regola con il pagamento dei contributi di cui al presente articolo, comma 1 lettera f), il Presidente della Federazione;
    c) elegge 25 membri del Consiglio tra i rappresentanti legali dei sindacati provinciali aderenti, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a), in regola con il pagamento dei contributi di cui al presente articolo, comma 1 lettera f);
    d) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
    e) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario e la relazione del Presidente sull'attività svolta dalla Federazione;
    f) approva il preventivo di spesa e la misura dei contributi, di cui all'articolo 24 comma 2 lettera b) del presente statuto, dovuti dai Sindacati provinciali nonché le relative modalità di corresponsione;
    g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
  2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
    a) le modifiche al presente Statuto;
    b) lo scioglimento della Federazione;
    c) su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa

ARTICOLO 16
Consiglio

  1. Il Consiglio è composto: 
    • dal Presidente federale, che lo presiede;
    • da 20 consiglieri eletti in rappresentanza del commercio al dettaglio di prodotti tessili e per l'abbigliamento;
    • da 3 consiglieri eletti in rappresentanza del commercio all'ingrosso di prodotti tessili e per l'abbigliamento;
    • da 2 consiglieri eletti in rappresentanza del commercio al dettaglio di pelletterie e articoli da viaggio.
  2. Su proposta del Presidente, possono essere cooptati imprenditori associati che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo e persone esperte nelle problematiche economiche, sindacali e giuridiche del settore, fino ad un massimo di 8 (otto).
  3. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Federazione, che lo presiede, con preavviso di almeno 8 giorni, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica recante l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché dell'Ordine del giorno. E' altresì convocato quando ne faccia richiesta motivata, con l'indicazione dell'Ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente della Federazione provvede entro 10 giorni dalla richiesta; in caso di inerzia, la convocazione è disposta dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di soli 3 giorni.
  4. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
  5. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta.
  6. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
    a) detta i criteri d'azione della Federazione;
    b) nomina, nel proprio seno e su proposta del Presidente, fino ad un massimo di 6 (sei) Vice Presidenti, di cui almeno uno in rappresentanza del commercio all'ingrosso;
    c) nomina, tra i Vice Presidenti e su proposta del Presidente, il Vice Presidente Vicario;
    d) nomina, nel proprio seno e su proposta del Presidente, l'Amministratore, che sovrintende alla redazione dei bilanci;
    e) elegge, nel proprio seno, 8 (otto) membri di Giunta;
    f) predispone il rendiconto economico e finanziario ed il preventivo di spesa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
    g) stabilisce la misura e le modalità di corresponsione dei contributi dovuti dai Sindacati provinciali aderenti ad integrazione del contributo interassociativo (CONTRIN), da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
    h) stabilisce la misura e le modalità di corresponsione delle quote che devono essere versate dai soci di cui all'articolo 3, 1° comma, lettera b) e 2° comma lett. a), b) e c)
    i) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale della Federazione;
    l) approva e modifica i regolamenti interni;
    m) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
    n) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive, e quella dei soci morosi;
    o) nomina, su proposta del Presidente, i rappresentanti della Federazione presso Enti ed Organismi esterni;
    p) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativa alla tutela dei dati personali;
    q) delibera, su proposta del Presidente, sulla ammissione di altre Federazioni Nazionali rappresentanti altri settori merceologici della moda.

    ARTICOLO 17
    Giunta

    1. La Giunta è composta dal Presidente, che la presiede, dai Vice Presidenti, dal Vice Presidente Vicario, dall'Amministratore e dai membri eletti dal Consiglio.
    2. La Giunta è convocata dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, con preavviso di almeno 5 giorni, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, inviato a ciascun componente e recante l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché dell'Ordine del giorno; nei casi di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di soli 3 giorni.
    3. La Giunta è validamente costituita quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
    4. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta.
    5. La Giunta:
      a) provvede all'attuazione delle delibere consiliari;
      b) svolge ogni altra funzione ad essa demandata dal presente statuto o da deliberazioni degli organi competenti;
      c) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale riferisce, per la ratifica, alla prima riunione utile;
      d) nomina i componenti dei "Gruppi di Settore" di cui all'art. 1.

    ARTICOLO 18
    Presidente

    1. Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma, che può delegare.
    2. Il Presidente:
      a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e degli Organi collegiali, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
      b) presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta;
      c) ha facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
      d) può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendono necessari nell'interesse della Federazione;
      e) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
      f) redige la relazione politica da presentare al Consiglio ed alla Assemblea;
      g) può esercitare, in caso di necessità ed urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta riferendo, per la ratifica, all'organo competente nella prima riunione successiva;
      h) può conferire incarichi speciali e delegare alcune sue competenze a componenti di Giunta che a lui rispondono del proprio operato;
      i) conferisce incarichi professionali a persone di specifica competenza;
      l) può convocare i Vicepresidenti, costituendo di fatto un "Comitato di Presidenza" ai soli fini consultivi ogni qualvolta lo riterrà utile ed opportuno ai fini del conseguimento degli scopi sociali;
    3. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale presidente interinale, il Vicepresidente Vicario, il quale procede alla convocazione dell'Assemblea entro novanta giorni dall'inizio della vacatio.

    ARTICOLO 19
    Collegio dei Revisori dei Conti

    1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra i non soci.
    2. Il Collegio, alla sua prima riunione convocata dal Presidente Federale, elegge al proprio interno il Presidente che deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti o dei dottori commercialisti.
    3. Il Collegio è convocato dal suo Presidente e le sue riunioni sono valide se vi intervengono almeno tre dei suoi componenti.
    4. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio.
    5. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all'assemblea in sede di approvazione del rendiconto economico e finanziario.
    6. La carica di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Federazione.

    ARTICOLO 20
    Collegio dei Probiviri

    1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci.
    2. In occasione della sua prima riunione convocata dal Presidente Federale, il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.
    3. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.
    4. In particolare, il Collegio è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente ed esprime parere vincolante entro 30 giorni dal ricevimento dell'incarico.
    5. Il Collegio è convocato dal suo Presidente e le sue riunioni sono valide se vi intervengono almeno tre dei suoi componenti.
    6. La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Federazione.

    ARTICOLO 21
    Gruppi di Settore

    1. I Gruppi di Settore di cui all'art. 1 hanno funzioni consultive rispetto agli Organi statutari della Federazione. Essi hanno le seguenti funzioni:
      a) presentare agli Organi della Federazione, istanze riguardanti problemi specifici del settore delle imprese rappresentate;
      b) raccogliere dai soci del settore segnalazioni ed elementi utili per le attività della Federazione;
    2. I componenti dei Gruppi di Settore sono nominati dalla Giunta Esecutiva e possono essere scelti tra i membri del Consiglio appartenenti al settore specifico, fra i Soci effettivi o aderenti sostenitori e tra i Soci delle Associazioni provinciali aderenti;
    3. I componenti dei Gruppi di Settore durano in carica 4 anni e comunque terminano il loro mandato con il rinnovo delle cariche della Federazione;
    4. I componenti dei Gruppi di Settore nominano al loro interno il coordinatore del gruppo.

    ARTICOLO 22
    Comitati Regionali

    1. Nell'ambito delle Unioni Regionali del Commercio, Turismo e Servizi, possono costituirsi i Comitati Regionali di coordinamento regionale, composti dai Presidenti dei Sindacati provinciali aderenti alla Federazione. Ove, per Gruppi di Settore di cui all'art. 1, comma 1 del presente Statuto, sia costituito, nell'ambito di una stessa provincia, più di un Sindacato provinciale, partecipano al Comitato Regionale tutti i Presidenti dei Sindacati provinciali aderenti alla Federazione. Il funzionamento interno di ciascun Comitato Regionale sarà regolato dalle norme che il Comitato vorrà darsi, nel rispetto dello Statuto dell'Unione Regionale aderente alla Confcommercio presso la quale detti comitati sono costituiti e dello Statuto della Federazione Moda Italia. Tra i loro compiti rientrano anche le segnalazioni alla Federazione e alla Unione Regionale, di questioni e problemi di interesse per i settori rappresentati, gli interventi, in collaborazione con l'Unione Regionale, presso la competente autorità regionale.

    ARTICOLO 23
    Segretario Generale

    1. Il Segretario generale è responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale.
    2. Coadiuva il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi organi a titolo consultivo, assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio.

    ARTICOLO 24
    Patrimonio sociale e proventi

    1. Il patrimonio sociale è formato:
      a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della Federazione;
      b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
    2. I proventi della Federazione sono formati da:
      a) contributi interassociativi (CONTRIN);
      b) contributi associativi;
      c) oblazioni volontarie;
      d) proventi vari.
    3. Durante la vita della Federazione è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

    ARTICOLO 25
    Scioglimento della Federazione

    1. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da un numero di rappresentanti che dispongano di almeno il 75 per cento più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci effettivi e delibererà con il voto favorevole di un numero di rappresentanti che disponga di almeno il 75 per cento dei voti rappresentati in assemblea.
    2. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.
    3. In caso di scioglimento della Federazione il suo eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Federazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

    ARTICOLO 26
    Disposizioni finali

    1. Il presente statuto entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.
    2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello statuto della Confcommercio.

    ARTICOLO 27
    Norme transitorie

    1. Tutti gli organi e le cariche sociali attualmente in corso, restano in carica sino alla scadenza del mandato ricevuto.









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    Pubblicato su: 2005-12-05 (2582 letture)

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